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Con l’approvazione definitiva nel luglio 2009 del decreto “correttivo” (D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) al Testo unico n. 81/2008, è stato completato il disegno di riforma iniziato nel 2007, equiparando l’Italia agli standard normativi internazionali ed europei.
Roma 4 luglio 2011 - In tal modo, il nostro Paese si è dotato di una legislazione moderna e uniforme sul territorio nazionale, elemento essenziale per perseguire l’obiettivo posto dall’Unione Europea di ridurre del 25% gli infortuni sul lavoro entro il 2012. La strategia di prevenzione promossa dal Ministero privilegia, nel rinnovato contesto normativo, non più un approccio sanzionatorio e repressivo ma l’adozione di misure condivise tra Amministrazioni e parti sociali, volte a promuovere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e l’informazione, la qualificazione delle imprese e la semplificazione degli adempimenti burocratici.
L’efficacia del sistema di prevenzione, infatti, passa inevitabilmente per una effettiva collaborazione tra lavoratori e aziende, in un contesto di competenze precisamente definite delle Amministrazioni pubbliche. Perché il “sistema” funzioni è fondamentale che lavoratori e datori di lavoro siano a conoscenza e rispettino i loro diritti e doveri, in un ciclo continuo: • i lavoratori devono essere consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme, ma anche il dovere di partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro. Il lavoratore ha poi il dovere di segnalare al datore di lavoro, specie tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali carenze del sistema o miglioramenti apportabili ad esso; • il datore di lavoro ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto la produzione, di valutare il rischio e prevenirlo con soggetti e strutture di supporto: Medico Competente e Servizio di Prevenzione e Protezione. Deve, conseguentemente alle attività di valutazione dei rischi da lavoro, attuare le misure di prevenzione degli infortuni previste dalla Legge, senza eccezioni o ritardi. D’altro verso, le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a supportare lavoratori e datori di lavoro a prevenire gli infortuni sul lavoro. Il Ministero intende inoltre attivare ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati per migliorare i livelli di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Tra le altre attività in corso, si segnalano: • l'istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) che consenta alle Pubbliche Amministrazioni la condivisione di informazioni in materia di prevenzione degli infortuni e vigilanza sulle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; • la valorizzazione degli accordi aziendali, territoriali e nazionali nonché dei codici di condotta etici e delle buone prassi in materia; • la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico, in modo che possano in tali settori operare solo coloro che siano in regola, con l’introduzione di una “patente a punti” per il settore edile. A queste azioni è stata affiancata una costante campagna di informazione, con tanti interventi, tra cui una newsletter dedicata, alla quale verrà affiancato l’inserimento della salute e della sicurezza nei programmi scolastici ed universitari, in modo da sollecitare tra i futuri lavoratori la diffusione della cultura della prevenzione in ambiente di lavoro.
I punti salienti riguardanti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 riguardano essenzialmente 8 aspetti primari: 1. Nomina del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) e degli Addetti del Servizio di prevenzione Protezione (ASPP) (eventuale). L’RSPP nelle aziende con un numero di addetti superiore a 30, NON può essere svolta dal Datore di Lavoro, ma da un dipendente/collaboratore specificatamente formato secondo i requisiti previsti dal D.Lgs.195/03 e dall’accordo Stato-Regioni. Tale figura può essere ricoperta anche da una figura esterna (per aziende con un numero di lavoratori inferiore ai 200 addetti), nella fattispecie un consulente, opportunamente formato in materia e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla legge. 2. Nomina degli addetti alla squadra di primo soccorso e formazione degli stessi mediante frequentazione di un apposito corso. 3. Nomina degli addetti alla squadra antincendio e formazione degli stessi mediante frequentazione di un apposito corso. La durata del corso è in relazione alla tipologia di rischio presente nell’azienda. 4. Individuazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che nelle aziende con meno di 15 dipendenti può essere svolta anche da una figura esterna appartenente all’OPTA (Organismo Paritetico Territoriale), altrimenti da un/una lavoratore/lavoratrice, eletto/a liberamente dai lavoratori, che verrà formato mediante frequentazione di apposito corso di 32 ore. 5. Redazione del Documento di Valutazione dei rischi, all’interno dell’ambiente di lavoro e in relazione alla mansione svolta, a cui possono essere soggetti i lavoratori alle dipendenze del Datore di Lavoro. A comprova dell’avvenuta valutazione, il Datore di Lavoro, o i consulenti per lui, deve redigere un documento di valutazione dei rischi contenente tutte le informazioni necessarie per adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 10 tale documento può essere sostituito da un’autocertificazione in cui il datore di lavoro va ad evidenziare i rischi presenti o certifica il fatto che non ve ne sono, se tale è la situazione presente all’interno dell’azienda. 6. Valutazione sulla necessità o meno di nominare il Medico Aziendale, in relazione ai rischi sanitari individuati (rumore, polveri, chimico, movimentazione manuale del carico, uso videoterminali, ...). 7. Formazione/informazione dei propri dipendenti, mediante riunioni interne, corsi esterni, distribuzione di materiale formativo/informativo (artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08). 8. Implementazione di tutte le attività previste dall’art.26 del D.Lgs.81/2008, in merito alla gestione della sicurezza all’interno dei contratti di appalto e di somministrazione d’opera in carico al Committente/Appaltatore (DUVRI, POS, procedure di qualifica appaltatore, riunioni di coordinamento,..). In aggiunta a tali aspetti primari richiesti dal D.Lgs.81/08 esistono altre normative correlate all’igiene e sicurezza del negli ambienti di lavoro che vanno verificate in relazione alla tipologia di attività svolta e alle dimensioni dell’Azienda, in particolare: ⇒ Valutazione del rischio elettrico. ⇒ Valutazione del rischio movimentazione manuale del carico. ⇒ Valutazione del rischio da sovraccarico meccanico agli arti superiori (movimenti ripetitivi). ⇒ Valutazione del rischio dovuto all’utilizzo del videoterminale. ⇒ Valutazione del rischio da esposizione sul rumore. ⇒ Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni. ⇒ Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici vibrazioni. ⇒ Valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali. ⇒ Valutazione del rischio chimico. ⇒ Valutazione del rischio cancerogeno/mutageno. ⇒ Valutazione del rischio biologico. ⇒ Valutazione del rischio di esposizione ad atmosfere esplosive-ATEX. ⇒ Valutazione rischio incendio e piano di emergenza. ⇒ Valutazione del rischio per le lavoratrici madri. Avv. Sergio Spatola |