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Oggi una legge

MISSION: “Oggi una legge” nasce con l’aspirazione di fornire gli strumenti utili ai non addetti ai lavori che vogliano prevenire i danni causati da una applicazione sbagliata del diritto oggi. Una rubrica per pensare da soli, riflettere sulle norme e, perché no, sui propri comportamenti. È una aspirazione. Oggi, infatti, viviamo immersi in un groviglio inestricabile di leggi. In questo groviglio, la logica giuridica è lo strumento più utile per comprenderle. Perché la società, e le leggi che la regolano, hanno un filo conduttore, una Musa che si ispira a principi immutabili: la Logica.
 
Sergio Spatola
Oggi una legge: Le società PDF Stampa E-mail
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La società è l'esercizio in forma collettiva dell'impresa. Con tale termine si possono indicare diversi fenomeni: sia il contratto di cui all'art 2247 c.c., sia il soggetto costituito dai soci e da questi distinto sia il rapporto sociale che lega i soci tra loro (art 2269 c.c.).

 

Roma 14 luglio 2011 - La definizione più compiuta e citata del fenomeno societario si trova nel codice civile, all'art. 2247, secondo cui “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”. È importante notare subito che l'articolo appena citato non ricomprende tutte le tipologie di enti sociali conosciuti dal nostro ordinamento.

Possiamo distinguere i tipi di società in due grandi sottoinsiemi per le società lucrative, cioè quello che hanno scopo di lucro: le società di persone e le società di capitali che si distinguono per il grado di autonomia patrimoniale ed il riconoscimento o meno della personalità giuridica da parte del legislatore.

Le società di capitali sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale perfetta e così:
    a) i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salvo il socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui svolgeva le funzioni di amministratore e il socio unico di società a responsabilità limitata e la società per azioni, ove non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari e relativi ai conferimenti in denaro connessi a tale condizione;
    b) i creditori particolari dei soci non possono pretendere che la quota sociale del rispettivo debitore sia liquidata dalla società.
Ciò ripara i soci delle società di capitali dal pericolo, in caso di esecuzioni nei confronti della società, che il patrimonio personale sia intaccato dai creditori della società, e, in caso di esecuzioni nei confronti del socio, che i debiti dello stesso possano ricadere interamente sulla società nel suo complesso.
Le società di persone, al contrario, vedono un'autonomia patrimoniale imperfetta. Ne consegue che:
    a) i soci sono, in via sussidiaria, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società, salvo alcune eccezioni stabilite dalla legge (socio accomandante di una società in accomandita semplice) e dai soci stessi (possibilità prevista unicamente per le società semplici), per mezzo di un patto portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, ex art. 2267 c.c.;
    b) i creditori particolari dei soci di società semplici possono ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio debitore. Questa possibilità è riconosciuta pure ai creditori dei soci di società in nome collettivo, ove la durata di questa sia stata prorogata, con diverse modalità nel caso la proroga sia stata espressa o tacita.


Inoltre, l'ordinamento riconosce la personalità giuridica alle sole società di capitali (art 2331 c.c.). Le società di persone sono comunque caratterizzate da soggettività giuridica, ossia costituiscono un soggetto distinto dai soci, titolare di propri rapporti giuridici e di un proprio patrimonio.
Si comprende, immediatamente, l'enorme portata differenziatoria tra i due tipi di società.
Costituendo una società di capitali, rispetto ad una società di persone, è la società, come un soggetto terzo indipendente dai soci, ad essere unico responsabile delle proprie obbligazioni e, quindi, dei propri crediti e debiti.


Due errori comuni accompagnano l'attuale gestione societaria: da un lato, la convinzione che ogni socio possa prendere dalla società quanto necessario per sé e, dall'altro, che ogni socio debba necessariamente corrispondere tutto quanto serva a saldare i debiti della società. Ciò non vuol dire che non sia possibile ma con strumenti appositi, quali, per esempio, l'anticipazione degli utili in favore di un socio e il conferimento di denaro da un socio in favore della società.


Avvocato Sergio Spatola

 

 

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