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Oggi una legge
MISSION: “Oggi una legge” nasce con l’aspirazione di fornire gli strumenti utili ai non addetti ai lavori che vogliano prevenire i danni causati da una applicazione sbagliata del diritto oggi. Una rubrica per pensare da soli, riflettere sulle norme e, perché no, sui propri comportamenti. È una aspirazione. Oggi, infatti, viviamo immersi in un groviglio inestricabile di leggi. In questo groviglio, la logica giuridica è lo strumento più utile per comprenderle. Perché la società, e le leggi che la regolano, hanno un filo conduttore, una Musa che si ispira a principi immutabili: la Logica.
| Oggi una legge: Il contratto a progetto |
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Roma 23 maggio 2011 - Pur essendo una forma particolare di lavoro autonomo gode di maggiori tutele rispetto al contratto autonomo puro. Infatti, in caso di malattia e infortunio, la durata del contratto non viene prorogata ma si estingue alla scadenza già stabilita. Il committente (datore di lavoro) può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata del rapporto di lavoro ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. Nonostante quanto detto, nel contratto può essere prevista per legge (art. 66, secondo comma) una clausola differente. Inoltre, è stata prevista l'espressa sanzione per il datore di lavoro della conversione (trasformazione) a tempo indeterminato del contratto di lavoro qualora il giudice accerti la mancanza del progetto e dei requisiti di autonomia lavorativa particolari di questo contratto (art. 69). In particolare, l’articolo 61 del decreto legislativo 276/03 afferma che i contratti di lavoro devono essere ricondotti ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro oppure a fasi di un programma di lavoro che deve essere gestito autonomamente dal lavoratore a progetto in funzione del risultato. Inoltre, il contratto deve prevedere l’indicazione della durata che deve essere determinata o determinabile. In sostanza, il legislatore obbliga le parti a definire un’attività produttiva ben identificabile che sia funzionalmente collegata alla realizzazione di un risultato finale. Per programma di lavoro invece si intende un’attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale e che si caratterizza quindi per la produzione di un risultato destinato ad essere integrato da altre lavorazioni. In sostanza, il progetto e il programma di lavoro hanno lo scopo di definire e delimitare lo spazio tempo all’interno del quale deve svolgersi la collaborazione evitando in tal modo che il lavoratore sia sottoposto al potere del datore di lavoro di modificare tempi e modalità di realizzazione dell’opera senza il consenso del collaboratore. Qualora, dunque, il progetto o la fase di esso non sia specificatamente indicata o sia coincidente con l'oggetto sociale della società datrice di lavoro si potrà far accertare la subordinazione dal giudice. Sono elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro a progetto: · il progetto o programma o fasi di esso; · l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato; · il coordinamento con il committente; · la durata che deve essere determinata o determinabile; · l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione; · l’assenza di un vincolo di subordinazione. Nella prassi, si evidenziano alcune problematiche: · Il compenso è spesso legato, in tutto o in parte, al raggiungimento degli obiettivi, e non alle ore di lavoro. · la libertà di scegliere per la parti quando dare la retribuzione. In particolare, la modalità di erogazione non è necessariamente mensile, ma lasciata alla libera determinazione delle parti. Non vengono corrisposte, pertanto, mensilità ulteriori come la c.d. tredicesima, ovvero il trattamento di fine rapporto. · Il contratto a progetto non prevede l'esclusività del rapporto di lavoro fra datore e lavoratore, salvo diverse previsioni contrattuali. È facile che il lavoratore possa avere in corso più contratti contemporaneamente per datori diversi. · Il contratto a progetto, seguendo le regole del rapporto di lavoro autonomo, può essere rinnovato infinite volte. · In caso di fallimento del datore di lavoro, i lavoratori con contratto a progetto non hanno accesso al fondo nazionale di garanzia con il quale vengono pagati fino a tre mesi di stipendi (lordi) arretrati e la liquidazione ai dipendenti. · È più difficile accedere a pagamenti rateali per chi possiede questo tipo di contratto. |










Il contratto a progetto è un tipo di contratto di lavoro regolato dal D. Lgs. n. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi) che ha sostituito il cosiddetto contratto di collaborazione coordinata e continuativa.