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Oggi una legge

MISSION: “Oggi una legge” nasce con l’aspirazione di fornire gli strumenti utili ai non addetti ai lavori che vogliano prevenire i danni causati da una applicazione sbagliata del diritto oggi. Una rubrica per pensare da soli, riflettere sulle norme e, perché no, sui propri comportamenti. È una aspirazione. Oggi, infatti, viviamo immersi in un groviglio inestricabile di leggi. In questo groviglio, la logica giuridica è lo strumento più utile per comprenderle. Perché la società, e le leggi che la regolano, hanno un filo conduttore, una Musa che si ispira a principi immutabili: la Logica.
 
Sergio Spatola
Oggi una legge: Lavoro subordinato e lavoro autonomo PDF Stampa E-mail
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La distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato è la distinzione per eccellenza che ha riempito di cause i Tribunale di tutte le epoche. Per un lavoratore in quadrato come autonomo che svolga mansioni subordinate sarà importante ottenere il versamento dei contributi, la tredicesima e la quattordicesima e tutte le differenze retributive che sono proprie del lavoro subordinato.


Roma 31 gennaio 2011 - Il codice del 1865 contemplava, oltre che la locazione di cose, la locazione d'opere che poteva essere distinta in locazione di opere e locazione d'opera. La locazione di opere (da cui è derivato il lavoro subordinato) aveva ad oggetto un'attività lavorativa senza garanzia di risultato, mentre la locazione d'opera (da cui è derivato il lavoro autonomo) aveva un'obbligazione di risultato cioè chi prestava l'opera garantiva un determinato risultato.


Questa distinzione costituiva il primo spartiacque tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ma, al fine di distinguere i due tipi di contratto di lavoro non era chiaramente sufficiente per cui fin dall'inizio della regolazione del lavoro subordinato ciò che lo distinguette dal lavoro autonomo fu individuato con la soggezione alle direttive del datore di lavoro.


Ma anche questa caratteristica non è sufficiente a distinguere il lavoratore autonomo dal lavoratore subordinato in quanto detta soggezione può essere rinvenuta anche in rapporti di lavoro autonomo così come una certa autonomia può essere rinvenuta in rapporti di lavoro subordinato. Poiché, però, nessun criterio è in grado di demarcare con certezza la distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, gli studiosi del diritto e i giudici hanno rinunciato a ad individuare criteri di qualificazione  certi per rivolgersi alla distinzione caso per caso.


La distinzione tra i due tipi di rapporto deve, quindi, fare riferimento soprattutto all'esistenza o meno della subordinazione quale vincolo di natura personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. I giudici hanno individuato altri criteri distintivi tra i due rapporti anche se la presenza di uno o più criteri non può ancora dare la certezza che si sia in presenza dell'uno o dell'altro.


a) l'oggetto della prestazione lavorativa e le modalità di esecuzione;
b) l'obbligo o meno di rispettare un orario di lavoro;
c) il rischio di impresa connaturato alla prestazione lavorativa;
d) la retribuzione in misura fissa;
e) il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
f) l'unicità del rapporto lavorativo;
g) l'esistenza di un'organizzazione di tipo imprenditoriale in capo al datore di lavoro;
h) l'esercizio del potere disciplinare in capo al datore di lavoro.

Come si può notare i criteri sono tanti ma distinguere in maniera netta i tipi di rapporto è molto complicato, ma, quando ci si trovi inquadrati in un rapporto di lavoro autonomo (a partita iva per intenderci) che abbia le caratteristiche di cui sopra, sembra plausibile poter chiedere al datore di lavoro il giusto inquadramento.
Ricordiamoci sempre che la nostra Repubblica “è fondata sul lavoro” e che la nostra Costituzione protegge e garantisce che la retribuzione sia proporzionata al lavoro svolto.

 

Avvocato Sergio Spatola

 

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