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Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è quella della forma giuridica che dovrà assumere la gestione. Si tratta di stabilire, in pratica, se lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società.
Roma 24 ottobre 2011 - Se si sceglie quest’ultima soluzione, occorre inoltre decidere il tipo di società da costituire: società di capitale o società di persone (Snc, Sas, società semplice).
È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all’inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche. Infatti, l’errore nella scelta della forma giuridica può determinare un sottodimensionamento o un sovradimensionamento dell’impresa che può generare, in entrambi i casi, ulteriori costi. Pertanto, è opportuno non trascurare di analizzare una serie di elementi, tra cui: - la responsabilità patrimoniale: si dovrà decidere se limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o coinvolgere l'intero patrimonio personale dell’imprenditore;
- la convenienza fiscale: la tassazione diretta, pur coinvolgendo la stessa categoria di reddito (quello d’impresa), varia a seconda della forma giuridica assunta; relativamente all’Irpef, ad esempio, le società di persone sono tassate in modo diverso (“per trasparenza”) rispetto alle ditte individuali; - le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale: se per l'esercizio dell'attività servono ingenti capitali sarà preferibile scegliere una forma giuridica più evoluta, e quindi costituire una società.
Alla luce di tali considerazioni è bene conoscere le principali caratteristiche della ditta individuale e delle società di persone e i vantaggi conseguibili scegliendo una forma rispetto all’altra. Ci occuperemo in seguito invece di trattare specificatamente le differenze tra le società di capitali e tra le società di persone e le società di capitali.
Per quanto riguarda la ditta individuale, questa rappresenta una forma giuridica semplice in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.
Si ha una ditta individuale nel caso in cui una persona fisica intraprende un’attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività. Il titolare della ditta individuale è l’unico responsabile dell’attività ed è esposto al rischio d’impresa. Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata).
In altre parole, colui che è titolare di una ditta individuale (partita iva legata ad un soggetto particolare e non ad una società) dovrà pagare tutti i debiti dell’azienda con il proprio patrimonio.
La ditta individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale. L’impresa familiare è caratterizzata dal fatto che, oltre al titolare, vi partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. I partecipanti all'impresa familiare hanno diritto agli utili, ad una quota dei beni acquistati con gli utili e ad una quota sugli incrementi dell’azienda. Il titolare dell'impresa, pur avvalendosi dei familiari, rimane, però, l'unico responsabile dell'attività: solo egli potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari. La normativa fiscale prevede che l’impresa familiare debba costituirsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Pertanto la differenza tra la ditta individuale e l’impresa familiare è che la ditta individuale non ha bisogno per essere costituita di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata essendo esclusivamente necessaria l’attribuzione della partita iva.
L'impresa coniugale invece rappresenta l'unica forma d’impresa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in sede di costituzione. e uniche condizioni per la costituzione di un’azienda coniugale sono:
- la sua costituzione deve avvenire dopo il matrimonio;
- i coniugi devono essere in regime legale di comunione (caratteristica non rilevante in caso d’impresa familiare);
- i coniugi gestiscono entrambi l’impresa senza alcuna posizione di subordinazione.
Avvocato Sergio Spatola |
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