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Il licenziamento spesso è reso necessario da una riorganizzazione del lavoro, da ragioni relative all'attività produttiva ovvero da una crisi aziendale. Sono ipotesi in cui il lavoro del dipendente o di una categoria di dipendenti non è più utile, per vari motivi, all'azienda.
Roma 30 aprile 2011 - Se il licenziamento riguarda un numero di lavoratori pari o superiore a cinque nell'arco di 120 giorni, il datore è tenuto ad osservare la speciale disciplina prevista per i licenziamenti collettivi. Se tali soglie non sono raggiunte, si applica la generale disciplina sui licenziamenti. Per quanto riguarda i possibili casi di giustificato motivo oggettivo, sempre che non si rientri nella disciplina del licenziamento collettivo, essi sono la chiusura dell'attività produttiva, la soppressione del posto di lavoro, l'introduzione di nuovi macchinari che necessitano di minori interventi umani, l'affidamento di servizi ad imprese esterne . A queste si aggiungono due ipotesi legate sia al funzionamento del sistema produttivo sia al lavoratore.
La prima consiste nel superamento del “periodo di comporto”, cioè del periodo di malattia, stabilito dai contratti collettivi, durante il quale il lavoratore non può essere licenziato. La seconda è relativa alla inidoneità del lavoratore alle mansioni svolte.
E' chiaro che le motivazioni di cui sopra devono sussistere effettivamente e al momento in cui il licenziamento viene intimato in quanto, qualora detti presupposti non siano sussistenti, il licenziamento è inefficace. Ciò vuol dire che il giudice potrà controllare l'effettiva sussistenza delle ragioni tecniche ed organizzative, anche se non può sindacare sulla loro reale convenienza ed opportunità.
Una presunzione di illegittimità del licenziamento si ha qualora il datore assuma, nei mesi successivi al licenziamento, nuovi lavoratori (anche a termine) per ricoprire le stesse mansioni in precedenza esercitate dai dipendenti licenziati. In caso di contestazione in giudizio, è sempre il datore di lavoro a dover provare: 1. l'effettiva sussistenza delle ragioni tecniche o organizzative 2. l'impossibilità di adibire il lavoratore ad attività equivalente 3. il nesso (collegamento) tra le esigenze aziendali e il licenziamento intimato.
Fanno eccezione alla regola della necessaria motivazione del licenziamento solo pochi rapporti di lavoro, in cui il recesso può essere intimato liberamente. Tra questi vanno ricordati il lavoro domestico, il lavoro in prova, la dirigenza, l'apprendistato.
Avv. Sergio Spatola
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