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L'apprendistato è un contratto in cui la componente formativa ha una parte rilevante. In particolare, il datore di lavoro che si avvale dell'apprendista deve fornirgli la formazione professionale necessaria ad acquisire le competenze tecniche del lavoratore qualificato.
Roma 30 maggio 2011 - In cambio di questo impegno, il datore di lavoro beneficia di due agevolazioni: la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e l'esclusione dell'apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti in ordine alla dimensione aziendale. Attualmente il contratto di apprendistato è l'unico contratto di lavoro con funzione formativa ed è disciplinato attualmente dal D.Lgs. 276/2003, che ne individua tre forme: a) Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Ognuno dei tre tipi di contratto di apprendistato è regolata dalle Regioni e dai contratti collettivi.
L'assunzione di apprendisti richiede la stipula di un contratto di lavoro scritto con allegato il Piano Formativo Individuale, mentre il numero degli apprendisti assunti non può superare quello dei lavoratori dipendenti qualificati effettivi. Nonostante siano i contratti collettivi a determinare la durata del rapporto di apprendistato, per legge il rapporto di lavoro non può essere inferiore a due anni e superiore a sei anni.
Per quanto più specificatamente attiene il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, lo stesso è stato introdotto con l'articolo 48 del D.Lgs. 276/2003 ed è uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Il contratto è rivolto a giovani adolescenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni ed ha una durata massima di tre anni.
Per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante, lo stesso è stato istituito con il D.Lgs 276/2003 per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni e 364 giorni (ossia chi non ha ancora compiuto 30 anni). Il rapporto di lavoro può durare fino ai 6 anni, a seconda del settore e della qualifica di inquadramento.
Per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante, lo stesso deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale. Il datore di lavoro ha possibilità di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche se permane il divieto per il datore di lavoro di recedere anticipatamente dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Per quanto, infine, concerne il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, anch'esso introdotto dal D. Lgs. 276/2003, lo stesso è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, pari a titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore ex. articolo 69 Legge 144 del 1999. La particolarità di detto contratto riguarda la circostanza che per l'attivazione dei profili formativi le Regioni e Province autonome devono coinvolgere anche le Università.
Avv. Sergio Spatola
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