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Oggi una legge
MISSION: “Oggi una legge” nasce con l’aspirazione di fornire gli strumenti utili ai non addetti ai lavori che vogliano prevenire i danni causati da una applicazione sbagliata del diritto oggi. Una rubrica per pensare da soli, riflettere sulle norme e, perché no, sui propri comportamenti. È una aspirazione. Oggi, infatti, viviamo immersi in un groviglio inestricabile di leggi. In questo groviglio, la logica giuridica è lo strumento più utile per comprenderle. Perché la società, e le leggi che la regolano, hanno un filo conduttore, una Musa che si ispira a principi immutabili: la Logica.
| I diritti e gli obblighi nel rapporto di lavoro. |
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Roma 28 febbraio 2011 - In particolare, il lavoratore subordinato si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e ha il diritto di percepire la retribuzione stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile. Il lavoratore ha, inoltre, diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali garantite, cui non può rinunciare. In caso di mancato godimento del riposo settimanale e delle ferie garantite, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno alla salute subito. A fronte di tali diritti e del primario obbligo di cui si è detto prima, il lavoratore ha l'obbligo di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione lavorativa da svolgere nonché di essere fedele al datore di lavoro. Ciò significa che il lavoratore non può trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e alla produzione aziendale o farne uso in maniera da recare danno all'azienda stessa. Nel caso in cui il lavoratore violi i suddetti obblighi il datore di lavoro sarà autorizzato a comminare sanzioni disciplinari che vanno dalla multa, alla sospensione dal lavoro fino al licenziamento (ovviamente per i casi più gravi). Quanto sopra, ovviamente, vale finché il rapporto di lavoro prosegue. Quando il rapporto di lavoro termina, il divieto di concorrenza viene anch'esso meno, salvo che il datore di lavoro non abbia sottoscritto con il lavoratore un patto di non concorrenza, il quale, per essere valido deve: - risultare da atto scritto; - prevedere un compenso adeguato per il lavoratore; - specificare quali attività il lavoratore non deve svolgere in concorrenza nonché il settore economico di riferimento; - prevedere dei limiti territoriali al divieto; - prevedere una durata non superiore a 3 anni (5 per i dirigenti). Qualora, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro sia stato firmato anche il patto di non concorrenza, il lavoratore, nonostante abbia cessato di prestare la propria opera a quel determinato datore di lavoro, non potrà, per il tempo stabilito nello stesso patto, non esercitare attività concorrenziali nello stesso settore del datore di lavoro, pena il risarcimento del danno. Per quanto concerne i diritti e gli obblighi del datore di lavoro, il primo e più importante tra tutti è quello disciplinare, mentre gli altri sono tutti speculari a quelli del lavoratore: il diritto del datore di lavoro inizia ove finisce quello del lavoratore. Per quanto riguarda gli obblighi del datore, a parte quello a dover corrispondere al lavoratore la retribuzione di cui si è fatto cenno, quello più importante è oramai divenuto quello di garantire la sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. La disciplina della sicurezza sul lavoro è stata, infatti, fortemente innovata negli ultimi tempi grazie al D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni. Avvocato Sergio Spatola |










Dopo aver sottoscritto il contratto, lavoratore e datore di lavoro dovranno convivere. All'interno dell'ambiente di lavoro entrambe le figure hanno dei diritti e degli obblighi reciproci.